giovedì 27 marzo 2008

RICORSO AL TAR PIEMONTE

2008 01600 CITTÀ DI TORINO/GULLÀ CLAUDIO. RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1. D1. LITE N. 391/07 LV. 041

http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2008/2008_01600.html

lunedì 24 marzo 2008

ARTICOLO LEXITALIA

Estratto di un articolo di LexItalia inerente alla Circolare n° 3 Funzione Pubblica: "....La nota dissonante, però, è che l'autonomia organizzativa degli enti locali e la correlata autonomia regolamentare non può considerarsi limitata solo al campo dei servizi scolastici. Occorre tenere presente che i comuni, ma anche le province, svolgono servizi alla persona diretti, come i servizi sociali, i servizi per l'impiego, le attività di orientamento, la formazione, i servizi turistici di sportello, ed altri. Esigenze di continuità delle prestazioni si presentano anche per queste attività, in modo assolutamente analogo a quanto previsto per la scuola, con altrettante disposizioni costituzionali di tutela e garanzia."

http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_circolari.htm

mercoledì 19 marzo 2008

CIRCOLARE IN DEROGA PER LE EDUCATRICI

Siamo contenti per le educatrici. Tuttavia il problema rimane. Infatti sia gli amministrativi, tecnici e assistenti sociali andranno a casa, a contratti scaduti.

Temiamo che questo risultato sia stato costruito ad arte per spaccare il fronte dei precari. In questo modo le educatrici hanno ottenuto la deroga, come se esistessero solo le educatrici dietro gli sportelli anagrafe, edilizia, servizio sociale ecc... Sembra che i sindacati e il Governo abbiano ottenuto una soluzione al fine di rafforzare le proprie rispettive posizioni. Nel primo caso acquisendo in tal modo maggior forza in termini di tesseramento, nel secondo un rafforzamento elettorale in vista di nuove elezioni.

Quindi, sebbene siamo molto contenti per il risultato raggiunto nei confronti delle nostre colleghe educatrici temiamo che questa circolare avrà senza dubbio un effetto boomerang su tutti gli altri settori esclusi dalle deroghe.

In allegato vi lasciamo il link al testo della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica.


Saluti precari

I PRECARI DEL COMUNE DI TORINO

http://www.funzionepubblica.it/ministro/pdf/Circolare_n.3_19.03.08.pdf

lunedì 17 marzo 2008

PRESIDIO RDB/CUB

Con la presente comunichiamo il presidio dei precari del Comune di Torino organizzato dal sindacato Rdb/Cub, che si terrà oggi pomeriggio dalle ore 16,00 in poi davanti a Palazzo Civico.

venerdì 7 marzo 2008

TEMPUS REGIT ACTUM

Ciao a tutti. Ieri l'Anci ha emanato una nota relativa alle disposizioni della legge finanziaria 2008 in materia di personale. La nota é pubblicata anche nel forum e la potete leggere al seguente link http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20080306%20nota%20su%20personale.doc . L'Anci ha sottoposto all'attenzione degli enti locali il principio del "tempus regit actum" più volte ribadito dalla giurisprudenza. Secondo questo principio "ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato", e di conseguenza i procedimenti amministrativi già conclusi e terminati NON possono essere sottoposti alla nuova disciplina eventualmente introdotta, in base al principio dell'irretroattività della legge. In parole più semplici ciò significa che le graduatorie di concorsi pubblici già pubblicate entro il 31/12/2007 (esempio: graduatoria istruttori amministrativi pubblicata ad agosto 2007) NON POSSONO essere sottoposte alla nuova disciplina della finanziaria 2008. In sintesi il personale inserito in graduatorie concorsuali pubblicate entro il 31/12/2007 possono firmare, anche nell'anno solare 2008, contratti di lavoro di durata SUPERIORE ai 3 mesi, in quanto NON sono sottoposti alle disposizioni della finanziaria 2008. Qui di seguito riportiamo alcune frasi estrapolate della nota dell'Anci. Saluti precari.

Per quanto riguarda i bandi emanati in vigenza della precedente disciplina, si ritiene che il principio secondo cui è normalmente applicabile la jus superveniens alle fasi procedimentali ancora in itinere, vale anche per i procedimenti concorsuali ed è applicabile di regola, salva l’eventualità di una difforme manifestazione di volontà legislativa mediante apposite norme transitorie e salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate. A tal proposito si cita la sentenza del TAR Lazio n. 7047/2002, nella quale il giudice amministrativo chiarisce che: “Ciascuna fase del procedimento amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione nella fase in svolgimento, se non ancora conclusa. (…) Ove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia, la nuova normativa può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre l’applicazione ne è esclusa per le fasi già espletate e compiute, per il principio di irretroattività e per quello secondo cui tempus regit actum, oltre che per esigenze di economia dell’azione amministrativa. La fase concorsuale relativa alla formazione ed approvazione della graduatoria, anche se in essa non siano riconosciuti dei poteri discrezionali all’Amministrazione, costituisce pur sempre una autonoma fase ed, anzi, è la fase principale e culminante del procedimento concorsuale; l’autonomia della fase in questione, pertanto, impone di ritenerla soggetta alle previsioni di legge sopravvenute al bando”.
Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza 22 aprile 2002 n. 2177 ha ritenuto che “nel caso in cui nel corso dell'iter concorsuale sopraggiunga una nuova disciplina, la stessa trova immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta della legge previgente”.
Pertanto, se la procedura di reclutamento ha avuto inizio nel 2007 e non è stata portata a compimento nel 2008, non si potrà procedere alle relative assunzioni ai sensi della previgente disciplina.

domenica 2 marzo 2008

TUTTI INTERINALI

Grazie a questo straordinario ordine del giorno di ieri sera approvato in Senato che riportiamo in allegato, avremo questa conseguenza: 1) le p.a. potranno assumere con contratti di somministrazione e lavoro SENZA nessun limite o restrizione; 2) NON si potrà mai stabilizzare i contratti di somministrazione e lavoro.

Quindi il Senato e il Governo hanno accettato la nostra schiavizzazione totale, trasformandoci in un esercito di precari INTERINALI, senza nessuna possibilità di essere assunti a tempo indeterminato.

Un grazie di cuore al Governo e al Parlamento dimissionari.

ORDINE DEL GIORNO
G19.1 (testo 2)
LEGNINI, TIBALDI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
premesso che:
l'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilendo nuovi e più stringenti vincoli all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse;
in particolare, l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede a tutt'oggi che: «le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi (...)»;
la ratio che ha ispirato tale novella è chiaramente desumibile dal contesto complessivo dell'intervento operato dal legislatore, il quale - nel disciplinare, in continuità con la legge finanziaria 2007, il processo di graduale stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione - ha inteso affrontare il problema del precariato anche in termini strutturali; attraverso una modifica dell'ordinamento volta a prevenire il costituirsi di nuove schiere di lavoratori precari;
in tal senso, la nuova disciplina deve ritenersi finalizzata ad affermare - quale criterio cui conformare le politiche del personale e la programmazione triennale dei fabbisogni - il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni assumono in via ordinaria secondo il modello standard della subordinazione a tempo indeterminato, salvo che per le esigenze residuali della stagionalità o per la copertura di periodi non superiori a tre mesi;
considerato che:
la nuova normativa sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165, ha sollevato presso le amministrazioni interessate incertezze o differenziazioni interpretative circa l'ambito di applicazione della stessa. In particolare, si è posta la questione dell'eventuale impatto della nuova disciplina sulle condizioni di utilizzazione dei contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
nello specifico, i dubbi interpretativi sollevati dalle amministrazioni hanno riguardato non soltanto l'applicabilità al lavoro somministrato dei limiti temporali e delle condizioni di stagionalità previsti dalla nuova disciplina, ma anche la stessa possibilità di ricorso a tali forme di prestazione;
valutato che:
la nuova disciplina sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, per il contesto in cui è inserita - l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - riguarda espressamente i contratti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non potendosi in alcun modo ricomprendere in tale ambito i contratti di servizio, ancorché finalizzati alla somministrazione di lavoro;
quanto alla stessa ammissibilità del ricorso al lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, è la ratio stessa della nuova disciplina che appare confermarla, in quanto orientata a limitare l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine alle dirette dipendenze dell'amministrazione e dunque a scongiurare la creazione di nuove aspettative di stabilizzazione presso i lavoratori interessati. In tal senso, il contratto di somministrazione deve ritenersi pienamente ammissibile alla luce della nuova disciplina del lavoro flessibile giacché, per sua intrinseca caratteristica, non espone ai rischi indicati;
a conferma di tale interpretazione, tanto la disciplina di stabilizzazione dettata dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), quanto la sua estensione e integrazione operata dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), non prevedono l'ammissione dei lavoratori somministrati alle procedure di stabilizzazione;
per di più, ad ulteriore presidio preventivo, lo stesso articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede espressamente che la violazione di norme inderogabili riguardanti l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni comunque «non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (articolo 36, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001);
anche in ragione della successione nel tempo, in epoca recente, di nuove normative in materia,
impegna il Governo:
al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni il corretto e tempestivo espletamento delle rispettive funzioni istituzionali in materia di gestione del personale e di programmazione dei fabbisogni, ad interpretare la disposizione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in quanto tale, non applicabile sotto alcun profilo ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
a ribadire in sede interpretativa la piena ammissibilità dell'utilizzo del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dell'obbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
(*) Accolto dal Governo