Estratto di un articolo di LexItalia inerente alla Circolare n° 3 Funzione Pubblica: "....La nota dissonante, però, è che l'autonomia organizzativa degli enti locali e la correlata autonomia regolamentare non può considerarsi limitata solo al campo dei servizi scolastici. Occorre tenere presente che i comuni, ma anche le province, svolgono servizi alla persona diretti, come i servizi sociali, i servizi per l'impiego, le attività di orientamento, la formazione, i servizi turistici di sportello, ed altri. Esigenze di continuità delle prestazioni si presentano anche per queste attività, in modo assolutamente analogo a quanto previsto per la scuola, con altrettante disposizioni costituzionali di tutela e garanzia."
http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_circolari.htm
lunedì 24 marzo 2008
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