venerdì 7 marzo 2008

TEMPUS REGIT ACTUM

Ciao a tutti. Ieri l'Anci ha emanato una nota relativa alle disposizioni della legge finanziaria 2008 in materia di personale. La nota é pubblicata anche nel forum e la potete leggere al seguente link http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20080306%20nota%20su%20personale.doc . L'Anci ha sottoposto all'attenzione degli enti locali il principio del "tempus regit actum" più volte ribadito dalla giurisprudenza. Secondo questo principio "ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato", e di conseguenza i procedimenti amministrativi già conclusi e terminati NON possono essere sottoposti alla nuova disciplina eventualmente introdotta, in base al principio dell'irretroattività della legge. In parole più semplici ciò significa che le graduatorie di concorsi pubblici già pubblicate entro il 31/12/2007 (esempio: graduatoria istruttori amministrativi pubblicata ad agosto 2007) NON POSSONO essere sottoposte alla nuova disciplina della finanziaria 2008. In sintesi il personale inserito in graduatorie concorsuali pubblicate entro il 31/12/2007 possono firmare, anche nell'anno solare 2008, contratti di lavoro di durata SUPERIORE ai 3 mesi, in quanto NON sono sottoposti alle disposizioni della finanziaria 2008. Qui di seguito riportiamo alcune frasi estrapolate della nota dell'Anci. Saluti precari.

Per quanto riguarda i bandi emanati in vigenza della precedente disciplina, si ritiene che il principio secondo cui è normalmente applicabile la jus superveniens alle fasi procedimentali ancora in itinere, vale anche per i procedimenti concorsuali ed è applicabile di regola, salva l’eventualità di una difforme manifestazione di volontà legislativa mediante apposite norme transitorie e salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate. A tal proposito si cita la sentenza del TAR Lazio n. 7047/2002, nella quale il giudice amministrativo chiarisce che: “Ciascuna fase del procedimento amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione nella fase in svolgimento, se non ancora conclusa. (…) Ove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia, la nuova normativa può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre l’applicazione ne è esclusa per le fasi già espletate e compiute, per il principio di irretroattività e per quello secondo cui tempus regit actum, oltre che per esigenze di economia dell’azione amministrativa. La fase concorsuale relativa alla formazione ed approvazione della graduatoria, anche se in essa non siano riconosciuti dei poteri discrezionali all’Amministrazione, costituisce pur sempre una autonoma fase ed, anzi, è la fase principale e culminante del procedimento concorsuale; l’autonomia della fase in questione, pertanto, impone di ritenerla soggetta alle previsioni di legge sopravvenute al bando”.
Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza 22 aprile 2002 n. 2177 ha ritenuto che “nel caso in cui nel corso dell'iter concorsuale sopraggiunga una nuova disciplina, la stessa trova immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta della legge previgente”.
Pertanto, se la procedura di reclutamento ha avuto inizio nel 2007 e non è stata portata a compimento nel 2008, non si potrà procedere alle relative assunzioni ai sensi della previgente disciplina.

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