domenica 2 marzo 2008

TUTTI INTERINALI

Grazie a questo straordinario ordine del giorno di ieri sera approvato in Senato che riportiamo in allegato, avremo questa conseguenza: 1) le p.a. potranno assumere con contratti di somministrazione e lavoro SENZA nessun limite o restrizione; 2) NON si potrà mai stabilizzare i contratti di somministrazione e lavoro.

Quindi il Senato e il Governo hanno accettato la nostra schiavizzazione totale, trasformandoci in un esercito di precari INTERINALI, senza nessuna possibilità di essere assunti a tempo indeterminato.

Un grazie di cuore al Governo e al Parlamento dimissionari.

ORDINE DEL GIORNO
G19.1 (testo 2)
LEGNINI, TIBALDI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
premesso che:
l'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilendo nuovi e più stringenti vincoli all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse;
in particolare, l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede a tutt'oggi che: «le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi (...)»;
la ratio che ha ispirato tale novella è chiaramente desumibile dal contesto complessivo dell'intervento operato dal legislatore, il quale - nel disciplinare, in continuità con la legge finanziaria 2007, il processo di graduale stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione - ha inteso affrontare il problema del precariato anche in termini strutturali; attraverso una modifica dell'ordinamento volta a prevenire il costituirsi di nuove schiere di lavoratori precari;
in tal senso, la nuova disciplina deve ritenersi finalizzata ad affermare - quale criterio cui conformare le politiche del personale e la programmazione triennale dei fabbisogni - il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni assumono in via ordinaria secondo il modello standard della subordinazione a tempo indeterminato, salvo che per le esigenze residuali della stagionalità o per la copertura di periodi non superiori a tre mesi;
considerato che:
la nuova normativa sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165, ha sollevato presso le amministrazioni interessate incertezze o differenziazioni interpretative circa l'ambito di applicazione della stessa. In particolare, si è posta la questione dell'eventuale impatto della nuova disciplina sulle condizioni di utilizzazione dei contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
nello specifico, i dubbi interpretativi sollevati dalle amministrazioni hanno riguardato non soltanto l'applicabilità al lavoro somministrato dei limiti temporali e delle condizioni di stagionalità previsti dalla nuova disciplina, ma anche la stessa possibilità di ricorso a tali forme di prestazione;
valutato che:
la nuova disciplina sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, per il contesto in cui è inserita - l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - riguarda espressamente i contratti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non potendosi in alcun modo ricomprendere in tale ambito i contratti di servizio, ancorché finalizzati alla somministrazione di lavoro;
quanto alla stessa ammissibilità del ricorso al lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, è la ratio stessa della nuova disciplina che appare confermarla, in quanto orientata a limitare l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine alle dirette dipendenze dell'amministrazione e dunque a scongiurare la creazione di nuove aspettative di stabilizzazione presso i lavoratori interessati. In tal senso, il contratto di somministrazione deve ritenersi pienamente ammissibile alla luce della nuova disciplina del lavoro flessibile giacché, per sua intrinseca caratteristica, non espone ai rischi indicati;
a conferma di tale interpretazione, tanto la disciplina di stabilizzazione dettata dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), quanto la sua estensione e integrazione operata dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), non prevedono l'ammissione dei lavoratori somministrati alle procedure di stabilizzazione;
per di più, ad ulteriore presidio preventivo, lo stesso articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede espressamente che la violazione di norme inderogabili riguardanti l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni comunque «non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (articolo 36, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001);
anche in ragione della successione nel tempo, in epoca recente, di nuove normative in materia,
impegna il Governo:
al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni il corretto e tempestivo espletamento delle rispettive funzioni istituzionali in materia di gestione del personale e di programmazione dei fabbisogni, ad interpretare la disposizione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in quanto tale, non applicabile sotto alcun profilo ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
a ribadire in sede interpretativa la piena ammissibilità dell'utilizzo del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dell'obbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
(*) Accolto dal Governo

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